(massima n. 1)
La circostanza che una specifica cosa non venga "classificata" dallo Stato come di «interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico», e dunque non venga considerata come «bene culturale», non equivale ad escludere che essa possa, invece, presentare, sia pure residualmente, un qualche interesse "culturale" per una determinata comunitą territoriale: restando questo interesse ancorato, in ipotesi, a un patrimonio identitario inalienabile, di idealitą e di esperienze e perfino di simboli, di quella singola e specifica comunitą.