(massima n. 1)
Per i beni appartenenti allo Stato (e tali sono, secondo la previsione dell'art. 91 del D.lgs. n. 42 del 2004, tra le altre, le cose indicate nell'art. 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo che fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli artt. 822 e 826 cod. civ.), non č richiesto l'accertamento del cosiddetto "interesse culturale" né che gli stessi siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalitā" sia desumibile dalle caratteristiche del bene. Risulta, dallo stesso art. 10 del D.lgs. n. 42/2004, che un qualificato interesse archeologico, culturale, storico č richiesto soltanto per i beni appartenenti a privati (tanto che il comma 3 di detta norma prevede la necessitā di un formale provvedimento che riconosca l'interesse culturale secondo l'iter di cui all'art. 13), ma non, appunto, per quelli appartenenti allo Stato restando peraltro salva la possibilitā che il detentore fornisca la prova della legittima proprietā dei beni per essere gli stessi stati acquistati in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 364 del 1909.