(massima n. 1)
Le disposizioni degli artt. 1455 e 1460 c.c. hanno un diverso ambito di applicazione. La facoltą dei venditori di sospendere la loro prestazione, a norma dell'art. 1460 non esclude quella di domandare, a norma dell'art. 1455, la risoluzione per grave inadempimento della controparte.