(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 1460 c.c., che concerne l'eccezione di inadempimento, č del tutto distinta ed autonoma rispetto a quelle relative al concorso di cause nella produzione del danno. Dato che l'eccezione di inadempimento deve portare a stabilire se esista o meno una causa di giustificazione del rifiuto di adempiere di una delle parti contraenti, il giudizio relativo deve solo determinare la legittimitā dell'uno o dell'altro tra i comportamenti contrastanti. Pertanto, ritenuta la illegittimitā di uno di essi non resta margine all'efficienza causale dell'altro, circa il rifiuto di adempiere venuto in esame.