(massima n. 1)
Colui che agisce in giudizio in qualitą di legale rappresentante di una societą di capitali, non in virtł di una formale nomina di fonte statutaria o assembleare, ma quale amministratore di fatto, che esercita poteri gestori analoghi all'amministratore di diritto, ha l'onere di dimostrare l'effettivo esercizio di tali poteri, ai fini dell'accertamento della legittimazione ad agire in nome e per conto della societą, non potendo invocare a supporto delle proprie allegazioni norme statutarie o risultanze del registro delle imprese. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata, che aveva ritenuto provata la qualitą di amministratore di fatto in capo a colui che aveva agito in tale veste, sulla scorta di una sentenza di tribunale che, proprio per l'attivitą svolta in tale qualitą, lo aveva condannato al risarcimento dei danni cagionati alla societą, considerato che, peraltro, tale decisione era stata totalmente riformata in appello).