(massima n. 1)
Qualora una proposta di donazione nulla per vizi sostanziali o formali (nella specie, perché contenuta in una scrittura privata, anziché in un atto pubblico), sia seguita da una nuova proposta valida, l'accettazione del beneficiario è idonea a perfezionare il contratto di donazione solo se fatta con riferimento alla seconda delle indicate proposte, e non con riferimento alla prima, la cui nullità, a norma dell'art. 1423 c.c., non può essere sanata con convalida. A norma dell'art. 782 secondo comma c.c., l'accettazione della donazione, ove fatta con atto pubblico posteriore, è idonea a determinare il perfezionamento del contratto solo con la notificazione al donante dell'atto di accettazione; tale effetto non si verifica, pertanto, qualora la delibera, con cui un consiglio comunale abbia accettato una donazione, sia rimasta atto interno del comune e non sia stata né esteriorizzata, né portata a conoscenza del donante.