(massima n. 1)
In materia di pubblico impiego, la disciplina dell'incompatibilitą prevista dagli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3 del 1957, - applicabile a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non, a norma dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 nonché ai dipendenti degli enti locali, in virtł dell'abrogazione, da parte dell'art. 64 della legge n. 142 del 1990, dell'art. 241 del R.D. n. 393 del 1934 - prevede che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilitą venga diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico. Ne consegue che soltanto nel caso in cui l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento assume rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni di cui all'art. 55 del decreto citato, posto che, diversamente, trova applicazione l'istituto della decadenza, che non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponibilitą che, se fossero mancati "ab origine", avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro.