(massima n. 1)
Gli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 - in base ai quali non č consentito ai dipendenti pubblici a tempo parziale di svolgere contemporaneamente anche la libera professione di avvocato - non sono in contrasto con i principi comunitari di uguaglianza, di libera prestazione dei servizi e di tutela della concorrenza, poiché tale normativa ha inciso sul modo di svolgere il servizio presso gli enti pubblici e non sulle modalitą di organizzazione della professione forense; i dipendenti pubblici, del resto, non svolgono un'attivitą economica assimilabile a quella di impresa ed il divieto di cui alla citata legge č giustificato nell'ottica per cui i medesimi devono essere ad esclusivo servizio dell'interesse pubblico.