(massima n. 1)
Pur in presenza dell'inutile decorso di un termine essenziale, č sempre necessaria la domanda di parte affinché possa pronunciarsi la risoluzione di un contratto. Invero l'espressione «di diritto» usata in proposito dalla norma dell'art. 1457, secondo comma c.c., significa soltanto che la pronunzia giudiziale relativa ha carattere meramente dichiarativo della risoluzione stessa e che, quindi, i suoi effetti rimontano al tempo, in cui si č verificato l'evento, e non gią che a tale pronuncia il giudice possa provvedere d'ufficio.