(massima n. 1)
In materia negoziale l'effetto pił rilevante del carattere essenziale di un termine č quello di non rendere possibile l'esecuzione tardiva (art. 1457 c.c.); nel caso di inosservanza di termine non essenziale l'inadempiente potrą evitare la condanna al risarcimento solo fornendo la prova che il ritardo č stato dovuto a causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).