(massima n. 1)
La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo. (Nella specie, il ricorrente aveva censurato per violazione di legge i criteri di determinazione temporale del danno di cui aveva chiesto il risarcimento così formulando una censura infondata perché involgente la valutazione di merito degli arbitri e non i limiti della clausola compromissoria, la S.C., in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso).