(massima n. 1)
Il mancato adempimento entro un termine essenziale non dà luogo a risoluzione del contratto, se l'inadempimento non sia imputabile all'obbligato almeno a titolo di colpa, ma corrisponda alla mancata prestazione dell'altra parte, divenuta temporaneamente impossibile. In tal caso, infatti, l'obbligato può invocare l'exceptio inadimpleti contractus, restando per la temporanea impossibilità sospeso il termine essenziale.