(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata presso terzi, il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato in data antecedente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2015 (conv., con modif., in l. n. 132 del 2015), di modifica dell'art. 545 c.p.c., č sottoposto all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in virtł del quale le somme versate perdono la loro identitą di crediti pensionistici e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilitą dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 c.c..