(massima n. 1)
L'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 e l'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 indicano quale criterio della composizione delle commissioni di concorso la scelta di esperti di provata competenza nella materia oggetto della procedura, senza distinguere, sotto il profilo dell'esperienza e competenza, la figura del presidente da quella degli altri componenti e precisando, per gli enti locali territoriali, che la presidenza delle commissioni di concorsi può essere assunta anche da un dirigente della stessa Amministrazione o di altro ente territoriale. Poiché non può ritenersi che l'art. 9 del detto D.P.R. sia stato abrogato dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (rispondendo, dette disposizioni, all'obiettivo comune di riportare il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche nell'alveo dell'organizzazione dei rispettivi enti, e comportando, la diversa formulazione normativa, pari ordinazione e coordinamento fra le disposizioni perché dirette al medesimo fine), in assenza di una disposizione regolamentare o statuaria diretta a stabilire che le presidenze delle commissioni di concorso in un Comune debbano essere assunte dai dirigenti dell'ente e in presenza di una espressa deliberazione di designazione a presidente della Commissione, non può ritenersi viziato (per contrasto con l'art. 107, comma 3 lett. a), D.Lgs. n. 267/2000) l'operato del Comune che ha nominato a presidente della Commissione di concorso per la copertura di un posto di direttore del museo civico, il dirigente dalla Sovrintendenza Archeologica e non un dirigente dell'Amministrazione locale.