(massima n. 1)
In materia di composizione delle sottocommissioni degli esami di abilitazione alla professione forense, deve ritenersi che: a) l'art. 47 della legge 31.12.2012 n. 247 non è ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49 della legge medesima: esso è pertanto immediatamente operativo e da ciò discende che questa è ratione temporis la disposizione applicabile in materia di nomina e composizione della sottocommissione d'esame; b) consegue da ciò che il bando di esame ed il D.M. di nomina della commissione centrale e delle sottocommissioni, che hanno fatto applicazione dell'art. 47 L. n. 247/2012 (invece che della disposizione di cui all'art. 22, r.d.l. n. 1578/ 1933), sono immuni da qualsivoglia vizio in tal senso; c) dalla immediata applicazione dell'art. 47 della legge n. 247/2012 discende che è venuto meno il principio c.d. di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi in passato applicabile ex art. 22 comma V del r.d.l. n. 1578/ 1933; d) dalla intervenuta abrogazione del suddetto principio di fungibilità dei commissari di esame contenuto sub art. 22 comma V del r.d.l. n. 1578/ 1933 e non riprodotto nel vigente art. 47 della legge n. 247/2012 consegue quindi che è viziato l'operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti ed alla celebrazione dell'esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47 della legge n. 247/2012.