(massima n. 1)
Sono illegittimi gli artt. 7,8 e 9 della L.R. Calabria 15 gennaio 2009, n. 1 che dispongono l'inquadramento in ruolo, con contratti a tempo indeterminato, di diverse categorie di personale sanitario incaricato, prevedendo esclusivamente un giudizio di idoneitą. Solo esigenze obiettive, quali la necessitą di valorizzare le esperienze lavorative maturate all'interno dell'amministrazione, possono giustificare la validitą di procedure di selezione diverse rispetto al concorso pubblico, e a condizione che il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) sia assicurato in via alternativa con adeguati criteri selettivi idonei a garantire la professionalitą dei soggetti prescelti.