(massima n. 1)
Nella materia dell'organizzazione dei propri uffici e servizi e del reclutamento del personale, attribuita agli enti locali, il rinvio che il settimo comma dell'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 (specifico per le procedure concorsuali negli enti locali) opera alla disciplina generale contenuta nel comma terzo dello stesso art. 35, rappresenta il limite della potestą regolamentare. Gli enti locali, nell'esercizio della loro autonomia, sono tenuti comunque a conformarsi ai meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, propri di qualsivoglia procedura concorsuale, statale o locale.