(massima n. 1)
L'istituto della riammissione in servizio del dipendente dimissionario di amministrazione pubblica (ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) - presupponendo la decisione discrezionale dell'Amministrazione (volta al soddisfacimento di un interesse pubblico) di coprire il posto rimasto scoperto a seguito delle dimissioni - non fonda il diritto soggettivo alla riammissione in servizio, appunto, a favore del dipendente dimissionario.