(massima n. 1)
Le assunzioni nella P.A. mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente (art. 16 della legge n. 56 del 1987), per le qualifiche e profili per i quali č richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo (art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001), devono effettuarsi nel rispetto dell'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti, avuto riguardo esclusivamente agli iscritti alla prima classe delle liste medesime, secondo quanto precisato dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge n. 56 del 1987 - e cioč lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione, ovvero ancora lavoratori con occupazione temporanea sia subordinati che autonomi (questi ultimi in forza di quanto affermato dalla Corte Cost. n. 65 del 1999) - non rientrando nelle finalitā del collocamento presso le pubbliche amministrazioni quella di procurare lavoro a chi č giā occupato, come gli iscritti, ai sensi della lett. b) del medesimo comma 1 dell'art. 10 citato, alla seconda classe delle liste, aspiranti a diversa occupazione.