(massima n. 1)
È incostituzionale l'art. 1, comma 4-ter, D.L. n. 134 del 25.9.2009, aggiunto dalla legge di conversione n. 167 del 24 novembre 2009, perché "utilizzando il semplice dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie del biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica''. Pertanto, è illegittima la norma per cui i docenti che chiedevano il trasferimento in altra provincia venivano collocati in coda alla relativa graduatoria e non secondo il sistema "a pettine" per cui si tiene conto del pregresso punteggio posseduto dal docente stesso.