(massima n. 1)
In tema di lavoro pubblico privatizzato, qualora la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata a operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un tale comportamento gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede. Il superamento del concorso pertanto consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale non disconoscibile alla stregua della natura del bando né espropriabile per effetto di diversa successiva disposizione generale volta, come nella specie, a posticipare la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento. Ne deriva che non può ravvisarsi alcun profilo di nullità contrattuale nell'art. 19, comma 5, del C.C.N.L. integrativo del 21 settembre 2000, secondo cui, in coerenza con i suddetti principi, "la decorrenza giuridica ed economica del personale riqualificato è da considerarsi la data di pubblicazione del bando", posto altresì che non si verte in ipotesi di nuova assunzione e di conseguente ed eventuale violazione dell'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, né, "a fortiori", della disciplina pubblicistica inerente alle assunzioni o agli inquadramenti superiori.