(massima n. 1)
In tema di eccedenze di personale e di mobilitą collettiva tra amministrazioni pubbliche, gią regolate dall'art. 35 del D.Lgs. n. 29 del 1993 ed ora dall'art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nei casi di violazione dei criteri di scelta fissati dalla contrattazione collettiva o (in loro assenza) di quelli legali e nei casi di mancato rispetto del prescritto "iter" procedurale, non potendo il lavoratore pubblico fruire dell'apparato di tutela previsto nel rapporto di lavoro privato, il suddetto lavoratore, che denunzia l'illegittimitą della condotta della P.A. facendo valere le suddette violazioni, ha diritto al risarcimento dei danni, commisurato alla differenza tra l'indennitą goduta durante il periodo di mobilitą ed il trattamento di cui avrebbe goduto se il suo rapporto lavorativo non fosse stato sospeso.