(massima n. 1)
In tema di procedura di mobilitą collettiva, nella vigenza dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel testo antecedente alle modifiche apportate con l'art. 16 della L. n. 183 del 2011, di rinvio alla procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, trovano applicazione i medesimi principi affermati in relazione alle procedure di mobilitą ed ai licenziamenti collettivi interessanti il personale delle imprese private; ne consegue che, ai fini della completezza della comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 3, della stessa L. n. 223 del 1991, il sindacato giudiziale va esercitato in una prospettiva «sostanzialistica», tenendo conto dei motivi della riduzione del personale, attribuendo rilievo solo a "maliziose elusioni" volte a fuorviare o a ledere l'esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuito ai soggetti collettivi.