(massima n. 1)
Nei contratti a prestazioni corrispettive, lo stabilire se il termine convenuto per l'esecuzione delle prestazioni di una delle parti sia fissato nell'interesse esclusivo della stessa, della controparte o di entrambe, è accertamento che non può essere svolto sulla base del solo dato formale ed estrinseco dell'essere stato il termine previsto per la prestazione di quella determinata parte, ma che deve necessariamente estendersi alla funzione che i contraenti, avuto riguardo alla natura ed oggetto di detta prestazione, nonché al suo rapporto di sinallagmaticità con la controprestazione, abbiano in concreto voluto assegnare al termine medesimo, nel quadro dell'attuato regolamento negoziale dei reciproci interessi. Nell'espletamento di questa indagine, non può giovare alla configurazione del termine di adempimento convenuto per la prestazione di una parte come di un termine stabilito nell'interesse ed a favore esclusivo dell'altra, salvo che con valenza puramente indiziaria, la circostanza che — come nella specie — a carico della sola parte debitrice di quella prestazione sia stato previsto, per l'ipotesi di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una «penale».