(massima n. 1)
(...) ne consegue che, ove le parti abbiano fatto uso di espressioni specifiche e inequivoche, non č necessario un accertamento ulteriore teso ad escludere (anche sulla base di altri elementi) un interesse all'adempimento oltre il termine previsto. (Nella specie l'essenzialitą del termine era stata espressamente convenuta dalle parti che avevano altresģ esplicitamente previsto la risoluzione del contratto in caso di inosservanza del termine).