(massima n. 2)
Ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, deve dichiararsi l'illegittimitā costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione č dovuta dagli utenti nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Sono costituzionalmente illegittimi, per irragionevolezza, l'art. 14, 1° comma, L. 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28, L. 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), e l'art. 155, 1° comma, primo periodo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevedono che la quota della tariffa del servizio idrico, riferita alla depurazione delle acque, sia dovuta dagli utenti anche nel caso in cui gli impianti di depurazione manchino o siano temporaneamente inattivi. La dichiarazione di illegittimitā costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione č dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi", comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimitā costituzionale, anche dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ha abrogato e sostituito il citato art. 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994, come modificato dalla legge n. 179 del 2002, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione č dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi".