(massima n. 1)
            In  materia  di  procedure  concorsuali  della  P.A. preordinate  all'assunzione  dei  dipendenti,  l'istituto  del cosiddetto «scorrimento della graduatoria» presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto; pertanto l'obbligo di  servirsi  della  graduatoria  entro  il termine  di  efficacia della  stessa  preclude  all'amministrazione  di  bandire una  nuova  procedura  concorsuale  ove  decida  di reclutare personale, ma non la obbliga all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti  e  che l'amministrazione  stessa  non  intenda coprire, come č reso palese dall'espressione «eventuale copertura  di  posti  che  dovessero  rendersi  disponibili» adoperata tanto nell'art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del  9  maggio  1994,  per  i  concorsi  delle  pubbliche amministrazioni in genere, quanto nell'art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, per i concorsi degli enti  locali,  norme  entrambe  sopravvissute  alla privatizzazione del pubblico impiego.