(massima n. 1)
            Con  riferimento  agli  enti  locali,  va  ritenuto  che decorre  dall'1  gennaio  2010  l'applicabilitą  dell'art.  62 D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, nella parte in cui stabilisce che le progressioni tra aree avvengono tramite concorso pubblico,  ferma  la  possibilitą  per  l'amministrazione  di destinare  al  personale  interno,  in  possesso  dei  titoli  di studio richiesti  per l'accesso dall'esterno,  una  riserva  di posti comunque  non  superiore al 50%  di quelli messi  a concorso. Ne segue che l'art. 91 T.U.E.L. nella parte in cui prevede  concorsi  interamente  riservati  al  personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilitą con  il D.Lgs.  27  ottobre  2009 n. 150.