(massima n. 1)
Con riferimento agli enti locali, va ritenuto che decorre dall'1 gennaio 2010 l'applicabilitą dell'art. 62 D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, nella parte in cui stabilisce che le progressioni tra aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma la possibilitą per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. Ne segue che l'art. 91 T.U.E.L. nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilitą con il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.