(massima n. 3)
            In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la contestazione  di  fatti  che  comportino  asseritamente la decadenza dall'impiego, o comunque una giusta causa o giustificato motivo di recesso, ha natura  ontologicamente  disciplinare,  e  deve  essere effettuata  nel  rispetto  delle  garanzie  dettate  in favore  del  lavoratore  dall'art.  7,  secondo  e  terzo comma, della legge n. 300 del 1970, applicabile alle Pubbliche  Amministrazioni,  a  prescindere  dal numero  dei  dipendenti, in  virtł  del  disposto  dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Pertanto, per procedere al licenziamento del lavoratore l'ente datore di  lavoro  deve  basarsi  sulle  condotte  regolarmente contestate al  lavoratore  nel  rispetto  della  normativa  in materia  di procedimento  disciplinare,  non  potendo addurre in corso di causa nuovi addebiti non preceduti da  adeguate  contestazioni.