(massima n. 3)
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la contestazione di fatti che comportino asseritamente la decadenza dall'impiego, o comunque una giusta causa o giustificato motivo di recesso, ha natura ontologicamente disciplinare, e deve essere effettuata nel rispetto delle garanzie dettate in favore del lavoratore dall'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970, applicabile alle Pubbliche Amministrazioni, a prescindere dal numero dei dipendenti, in virtł del disposto dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Pertanto, per procedere al licenziamento del lavoratore l'ente datore di lavoro deve basarsi sulle condotte regolarmente contestate al lavoratore nel rispetto della normativa in materia di procedimento disciplinare, non potendo addurre in corso di causa nuovi addebiti non preceduti da adeguate contestazioni.