(massima n. 1)
Non sussiste obbligo di astensione dalla partecipazione alle sedute consiliari aventi ad oggetto l'approvazione di varianti al piano regolatore generale per il vice sindaco in quanto progettista di interventi di ristrutturazione consentiti dalle suddette varianti e contestati dal ricorrente, atteso che l'obbligo di astensione č imposto dall'art. 78 comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 solo per le delibere riguardanti interessi propri, di parenti ed affini sino al quarto grado, e non anche in conseguenza dello svolgimento di attivitā professionale.