(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 78 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'inosservanza dell'obbligo di astensione previsto dal precedente comma 2 per i consiglieri comunali che si trovino in posizione di incompatibilitā non invalida in toto lo strumento urbanistico oggetto della delibera consiliare, ma ne vizia le parti direttamente collegate agli interessi degli amministratori che abbiano illegittimamente concorso alla sua adozione; pertanto, la legittimazione a far valere un profilo di invaliditā di tale natura va riconosciuta esclusivamente a chi dimostri un'effettiva utilitā a conseguire l'annullamento "in parte qua" del piano (conforme T.a.r. Emilia Romagna, Parma, n. 194 del 2007).