(massima n. 1)
In tema di elettorato passivo, l'ipotesi prevista dall'art. 63, comma 1, n. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - per il quale, tra l'altro, non può ricoprire la carica di presidente della provincia l'amministratore con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione da parte della provincia - non ricorre per il solo fatto che tale ente partecipi ad una società per azioni quale socio maggioritario, detenendo il 28,24% del capitale sociale. La nozione di vigilanza, infatti, è ben diversa da quella di controllo esercitata dall'interno attraverso una preponderante influenza nella formazione della volontà della società, essendo quest'ultima dipendente dalla natura e dall'entità della partecipazione e la prima, invece, dallo specifico rapporto fra due soggetti in forza di leggi e/o statuti.