(massima n. 2)
Costituisce lite pendente con il Comune, tale da determinare la incompatibilitą con la carica di consigliere comunale, ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'impugnazione avverso la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, concluso con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; la pendenza della lite cessa, infatti, solo allorché il processo venga definito con una sentenza non pił suscettibile di impugnazione ordinaria, salva l'ipotesi di pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia accettata dalla controparte, cui non č equiparabile la sentenza che dichiari cessata la materia del contendere, nella quale il giudice si sia pronunciato anche in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della soccombenza virtuale.