(massima n. 1)
In materia di elezione alla carica di consigliere comunale, sussiste l'incompatibilitā di cui all'art. 63, comma 1 n. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo vigente anteriormente alla modificazione della norma da parte dell'art. 14-decies D.L. 30 giugno 2005 n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005 n. 168, nel caso del dipendente, che sia titolare di poteri di coordinamento, di una banca di credito cooperativo, affidataria del servizio di tesoreria comunale del Comune al quale si riferisce l'elezione. Nel giudizio avente ad oggetto la causa di incompatibilitā prevista dall'art. 63, comma 1 n. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, accertata e dichiarata con delibera del Consiglio comunale anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 14-decies D.L. 30 giugno 2005 n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005 n. 168, non č applicabile tale ultima norma, in quanto, in mancanza di espressa previsione in tal senso, la medesima non č dotata di efficacia retroattiva.