(massima n. 1)
In tema d'incompatibilitą alla carica di consigliere comunale, l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere, tra le ipotesi che impediscono di ricoprire la carica pubblica, anche la pendenza di una lite civile od amministrativa con il Comune, esclude l'incompatibilitą quando la controversia riguardi un fatto connesso con l'esercizio del mandato. Rientra in tale previsione normativa la pendenza di una lite relativa al rimborso delle spese sostenute dal pubblico amministratore per difendersi in un procedimento penale per peculato, anche se quest'ultimo si sia concluso con assoluzione per l'assenza del requisito della correlazione con l'attivitą istituzionale, in quanto l'elemento discriminante ai fini della configurabilitą del fatto connesso con l'esercizio del mandato deve essere individuato con riferimento alla contestazione del reato proprio e non alla decisione, a nulla rilevando che l'assenza di abuso delle pubbliche funzioni sia accertata all'esito del giudizio.