(massima n. 1)
Non č incompatibile con l'assunzione della carica di consigliere comunale, ai sensi dell'art. 63, comma 1 n. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la pendenza di un giudizio civile promosso dall'eletto, nel quale il Comune non sia stato identificato come soggetto direttamente ed effettivamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, ma sia stato chiamato a titolo di garanzia impropria da un altro Comune, convenuto in giudizio dall'eletto: in tal caso, infatti, avuto riguardo all'autonomia dei due rapporti sostanziali dedotti nello stesso processo, l'eletto non assume la posizione di parte "contro" il Comune, prescritta dalla norma citata ai fini della sussistenza della causa d'incompatibilitā.