(massima n. 1)
In tema di elettorato passivo, la causa d'incompatibilità per lite pendente prevista dall'art. 63, comma 1 n. 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, può essere esclusa soltanto in presenza di atti implicanti il sostanziale venir meno del conflitto, la manifesta infondatezza dell'azione, o il carattere pretestuoso della lite (inteso come artificiosa e maliziosa creazione di una situazione di fatto diretta a danneggiare il candidato); tali atti devono emergere da una delibazione di elementi di tale evidenza ed inequivocità da escludere qualsiasi invasione della "potestas iudicandi" propria del giudice davanti al quale pende la controversia addotta come causa d'incompatibilità.