(massima n. 1)
È dichiarata inammissibile la q.l.c. dell'art. 63, comma 1, numero 4), D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce, tra l'altro, che "non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia", sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non ha efficacia verso i titolari della rappresentanza organica di soggetti che si trovino nella stessa situazione di lite pendente già contemplata dalla norma stessa. Il giudice rimettente nel caso di specie chiede alla Corte una pronuncia additiva che abbia l'effetto di estendere l'ambito di applicazione dell'istituto dell'incompatibilità per lite pendente, estendendolo all'ipotesi in cui l'eletto sia titolare della rappresentanza organica di un soggetto avente lite con l'ente locale. La soluzione richiesta dal rimettente non può ritenersi imposta dalle norme costituzionali invocate, posto che "spetta al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità, attuare l'art. 51 Cost., stabilendo il regime delle cause di ineleggibilità e incompatibilità", pertanto la Corte non può assumere una decisione di natura additiva.