(massima n. 1)
In tema di cause d'ineleggibilitā, č incompatibile con la carica di consigliere comunale la funzione di Presidente del consiglio di amministrazione di una societā di capitali, appaltatrice di servizi pubblici del Comune, anche se l'ente territoriale abbia una partecipazione societaria inferiore al 20% del capitale sociale, dal momento che l'art. 63, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 2000 che regola tali cause d'ineleggibilitā, prefigura due distinte ed autonome ipotesi d'incompatibilitā, non suscettibili d'interpretazione integrativa, richiedendo solo in quella regolata al n. 1 della norma, relativa all'esigenza di escludere ogni forma d'ingerenza o di controllo dell'ente territoriale sulla societā, non solo pubblicistico ma anche statutario o contrattuale, la partecipazione nella misura del 20% del capitale sociale, il n. 2, invece, pur prevedendo il medesimo presupposto soggettivo nel candidato, ovvero la carica di titolare, amministratore o dipendente, si riferisce espressamente all'esercizio di servizi, esazione di diritti, esecuzione di somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, mirando ad evitare il potenziale conflitto d'interessi con l'ente pubblico committente.