(massima n. 1)
Il direttore generale di una società per azioni della quale la Regione detenga la maggioranza del capitale azionario per il tramite di aziende regionali da essa istituite e finanziate, operanti sotto il suo controllo ed attraverso organi da essa designati, non può essere eletto consigliere regionale. L'amministratore di una società indirettamente controllata dalla Regione non può essere eletto consigliere regionale.