(massima n. 1)
È dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 comma 1 n. 9 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate. La disposizione censurata non pare, invero, ragionevole né proporzionata. La figura del direttore sanitario delle strutture convenzionate è, infatti, assimilabile, quanto alle funzioni ed al contesto, a quella del dirigente medico dei presidi sanitari pubblici; tuttavia l'art. 60 comma 1 n. 9 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 opera una differenziazione in ordine alla possibilità di accedere alle cariche elettive negli enti locali, in violazione dell'art. 3 Cost., quanto alla disparità di trattamento, e dell'art. 51 Cost., per l'indebita compressione del diritto di elettorato passivo.