(massima n. 1)
I consiglieri comunali possono accedere a tutti gli atti (pure di tipo contabile) la cui conoscenza si riveli utile (art. 43, D.Lgs. n. 267/2000) per un migliore espletamento del loro mandato elettorale, per cui, nel loro caso, il titolo all'accesso si configura come corredato da un'ulteriore connotazione rispetto a quello riconosciuto alla generalitą dei cittadini, potendo esso legittimamente sostenersi sull'esigenza di assumere anche solo semplici informazioni non contenute in formali documenti o di natura riservata (fermo restando il vincolo del segreto al quale sono tenuti i consiglieri comunali), nel rispetto dell'orientamento condivisibilmente seguito dalla Commissione per l'accesso incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.