(massima n. 1)
L'atto di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. consente al contraente adempiente di conseguire lo stesso risultato della risoluzione di diritto, mediante la sua notificazione all'altro contraente. Tale atto unilaterale e recettizio ha la funzione di fissare immediatamente le reciproche posizioni contrattuali e non impone al giudice il potere-dovere di stabilire se, nell'ambito oggettivo della norma contenuta nell'art. 1455 del c.c., l'inadempimento del diffidato sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del diffidante, ma, unicamente, di esaminare se le prestazioni rimaste inadempiute siano imputabili — a titolo di colpa contrattuale — alla parte diffidata.