(massima n. 1)
Il diritto di accesso previsto dall'art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 in favore dei consiglieri comunali non può estendersi anche alle società partecipate dal Comune in forma minoritaria, tanto più quando tali società non svolgano attività di gestione di servizi pubblici; del resto la norma in questione espressamente prevede il diritto di accesso in relazione alle attività delle aziende comunali, situazione che non è predicabile nel caso di società di cui l'Ente pubblico possiede una partecipazione minoritaria.