(massima n. 1)
L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessitą dell'accertamento giudiziale della gravitą dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., che va effettuato con riguardo esclusivo alla situazione verificatasi alla scadenza del termine, e, nel caso di pił e successive diffide, in riferimento a quella situazione determinatasi, anche in ragione delle relative motivazioni, alla scadenza del termine fissato con l'ultima di esse ed all'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento.