(massima n. 1)
Poiché la gravità dell'inadempimento, in base al combinato disposto degli artt. 1453, primo comma, e 1455 c.c., costituisce la premessa necessaria della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, la legittimità o illegittimità del rifiuto, opposto alla offerta di adempimento tardivo dal contraente che in quel momento, nella sua libera determinazione, non abbia ancora proposto la domanda di risoluzione, deve essere accertata nel giudizio di risoluzione instaurato da detto contraente successivamente al rifiuto stesso. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se sussistono oppure no gli estremi dell'inadempimento di non scarsa importanza, ossia grave, non può omettere di valutare l'offerta di adempimento intervenuta anteriormente alla proposizione della domanda di risoluzione.