(massima n. 1)
Ai fini della risoluzione del contratto nel caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, l'indagine circa la gravitą della inadempienza deve tener conto del valore complessivo del corrispettivo pattuito in contratto, determinabile mediante il criterio di proporzionalitą che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto ad esso, e non rispetto alla sola caparra. (Nella specie, relativa a compravendita immobiliare, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva considerato di non scarsa importanza il mancato pagamento di un terzo della caparra corrispondente all'importo di cinque milioni di lire).