(massima n. 1)
L'Amministrazione comunale, allorquando inizia l'istruttoria per il rilascio di un titolo edilizio formale (nonché, ora, allorquando svolge l'istruttoria conseguente all'avvenuta presentazione di una segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA edilizia, ai sensi dell'art. 19 della L. 7 agosto 1990 n. 241 nel testo ad oggi in vigore), non è obbligata ad acquisire informazioni sulla circostanza che l'assemblea condominiale abbia eventualmente inibito al singolo condomino di realizzare le opere sostanzianti un sopralzo dell'edificio: tuttavia il richiedente il titolo edilizio ovvero chi presenta la SCIA è comunque onerato, prima di iniziare i lavori, ad impugnare la deliberazione dell'assemblea condominiale lesiva del proprio diritto, ex art. 1137, comma 2, c.c. In presenza di tale deliberazione, il Comune non può rilasciare il titolo edilizio (ovvero è tenuto a sospendere l'efficacia della SCIA).