(massima n. 1)
Dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento dell'altra parte, e fino a quando non si sia formato il giudicato su questa domanda, il convenuto, sia nel caso che la predetta domanda debba considerarsi fondata sia in quello opposto, non può più adempiere efficacemente la propria obbligazione perché l'adempimento è espressamente «vietato» dall'art. 1453 c.c., senza distinzione e limiti di sorta; conseguentemente il giudice, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, non può tenere conto del ritardo ulteriore dovuto alla durata del processo, ma deve decidere valutando la situazione cristallizzata al momento e per effetto della domanda di risoluzione.