(massima n. 1)
La generale funzione di vigilanza sull'attivitą urbanistico-edilizia, disciplinata negli artt. 4 e ss. della L. n. 47/1985, spetta esclusivamente al Comune (che ha il potere/dovere di vigilanza ed eventuale repressione sull'attivitą urbanistico-edilizia svolta all'interno del territorio comunale) e non anche alla Regione, alla quale (nella Regione Puglia, in virtł del disposto dell'art. 39 della L. R. n. 22/2006, alla Provincia) č attribuito soltanto l'esercizio dello specifico potere sostitutivo di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 380/2001.